Non si può, certo, impedire al cane di abbaiare. Ma il padrone deve
fare di tutto perché ciò non avvenga negli orari di riposo e,
soprattutto, in modo tale da arrecare molestie al vicinato.
La nuova riforma vieta ai regolamenti condominiali di
proibire, ai proprietari di immobili, di tenere animali in
appartamento. E forse questo sarà lo spiraglio per una serie di
contenziosi sul rumore generato dal latrato dei cani. Ecco allora che
soccorre una sentenza della Cassazione che, poche ore fa [1], ha dettato una sorta di vademecum per
chi possiede animali in casa e, nello stesso tempo, ha tracciato i
confini tra quella che può essere una semplice responsabilità civile e
quella invece penale per il disturbo arrecato agli altri condomini e
alla quiete pubblica.
Per valutare se sussiste il reato di disturbo del riposo delle persone
è prima necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai
cani sia davvero tale da mettere in crisi, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone [2]. In buona sostanza, il momento in cui si passa dall’illecito civile (per le immissioni rumorose, con conseguente risarcimento del danno)
a quello penale (disturbo del riposo e della quiete, con relativa pena)
è valutare “quante” persone sono state molestate: una o poche
specificamente individuate nel primo caso, molte e indeterminate nel
secondo.
Così,
ad esempio, se il cane abbaia in una zona ove non vi sono altre
abitazioni se non una soltanto, i proprietari di quest’ultima potranno
solo azionare una causa civile di risarcimento del danno, senza poter
invece invocare la tutela penale.Infatti,
come spiega la Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di
rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, e quindi i rumori devono avere una tale diffusività da raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone.
Non rileva, dunque, se poi, effettivamente, ad essere disturbati sono
solo pochi soggetti: il fatto che “in teoria” il latrato poteva
molestare una moltitudine di persone fa scattare il reato.
Per questo motivo, è necessario valutare se sia davvero così
insopportabile l’abbaiare dei cani, o se, piuttosto, siano
esclusivamente poche persone, i vicini di casa più diretti, le uniche
persone danneggiate.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 19 febbraio 2015, n. 7392
Presidente Mannino – Relatore Orilia
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Savona con sentenza 2.7.2012, ha condannato P.D. e
P.L.D. alla pena di €. 250 di ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili ritenendoli colpevoli di disturbo
del riposo delle persone per non avere impedito il continuo abbaiare dei
propri cani (art. 659 cp). Il Tribunale ha fondato il proprio
convincimento sulle dichiarazioni rese dalle parti lese V.-L. nonché
sulle deposizioni dei testi da esse indicati.
L’appello del difensore – qualificato come ricorso per cassazione –
stato trasmesso alla Suprema Corte dalla Corte territoriale. Con l’atto
di impugnazione i ricorrenti si dolgono della mancata assoluzione per
mancanza di prova della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio o
comunque per mancanza o insufficiente o contraddittorietà della prova.
Rilevano che l’imputazione si riferisce solo al disturbo del riposo,
mentre dalla sentenza impugnata risulta un abbaiare limitato alle sole
ore diurne; inoltre rimproverano al Tribunale di avere adottato due pesi
e due misure laddove ha ritenuto attendibili e convincenti le
deposizioni dei testi d’accusa negando considerazione ai testi della
difesa sulla natura dei cani e omettendo di dare rilievo al materiale
fotografico da cui risultava l’atteggiamento provocatorio nei confronti
degli animali assunto dal V. armato di bastone o scopa. Infine,
richiamano il principio di diritto sulla plurioffensività soggettiva
della condotta, rilevando che nel caso di specie gli unici ad essere
disturbati erano i coniugi vicini di casa perché all’epoca dei fatti non
esistevano nei pressi delle due abitazioni altri nuclei abitativi o
altri luoghi frequentati da persone. Infine chiedono la revoca delle
statuizioni civili o, in subordine, una riduzione dell’entità del
risarcimento, con compensazione delle spese.
E’ pervenuta una memoria difensiva del V. con cui si insiste per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
L’impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, e
come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz’altro
qualificata come ricorso per cassazione per il principio dei favor
impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp).
Nel caso di specie, quindi, l’impugnazione contro la sentenza dei
Tribunale correttamente è stata inoltrata a questa Corte.
Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento al tema della
obiettiva idoneità di rumori e schiamazzi a recare disturbo a una
pluralità di persone.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la
rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come
fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede
l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato
dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una
tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad
essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi
concretamente solo taluna se ne possa lamentare (tra le varie, cfr. Sez.
1, Sentenza n. 47298 del 29/11/2011 Ud. dep. 20/12/2011 Rv. 251406;
Sez. 1, Sentenza n. 40393 del 08/10/2004 Cc. dep. 14/10/2004 Rv. 230643;
Sez. 1, Sentenza n. 14607 del 24/11/1999 Ud. dep. 23/12/1999 Rv.
216107; Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 06/11/1995 Ud. dep. 04/06/1996 Rv.
204796).
Trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto
accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle
indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche
tali (per le modalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di
abitazioni circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la
quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone.
Dalla sentenza impugnata risulta invece omesso un tale accertamento,
mentre risulta che le uniche persone danneggiate dal continuo abbaiare
dei cani erano i coniugi confinanti. Né la memoria di replica depositata
dalla parte civile V. offre elementi per opinare diversamente.
Né soccorre la”saltuaria” frequentazione da parte dei testi di accusa
(rilevata dal giudice) che non li rende neppure annoverabili tra i
potenziali danneggiati.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio perché il Tribunale proceda
ai necessari accertamenti in fatto sulla scorta dei principi affermati,
restando logicamente assorbita ogni altra questione.