Non si può, certo, impedire al cane di abbaiare. Ma il padrone deve fare di tutto perché ciò non avvenga negli orari di riposo e, soprattutto, in modo tale da arrecare molestie al vicinato.   La nuova riforma vieta ai regolamenti condominiali di proibire, ai proprietari di immobili, di tenere animali in appartamento. E forse questo sarà lo spiraglio per una serie di contenziosi sul rumore generato dal latrato dei cani. Ecco allora che soccorre una sentenza della Cassazione che, poche ore fa [1], ha dettato una sorta di vademecum per chi possiede animali in casa e, nello stesso tempo, ha tracciato i confini tra quella che può essere una semplice responsabilità civile e quella invece penale per il disturbo arrecato agli altri condomini e alla quiete pubblica. Per valutare se sussiste il reato di disturbo del riposo delle persone è prima necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tale da mettere in crisi, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone [2]. In buona sostanza, il momento in cui si passa dall’illecito civile (per le immissioni rumorose, con conseguente risarcimento del danno) a quello penale (disturbo del riposo e della quiete, con relativa pena) è valutare “quante” persone sono state molestate: una o poche specificamente individuate nel primo caso, molte e indeterminate nel secondo.

Così, ad esempio, se il cane abbaia in una zona ove non vi sono altre abitazioni se non una soltanto, i proprietari di quest’ultima potranno solo azionare una causa civile di risarcimento del danno, senza poter invece invocare la tutela penale.Infatti, come spiega la Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, e quindi i rumori devono avere una tale diffusività da raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone. Non rileva, dunque, se poi, effettivamente, ad essere disturbati sono solo pochi soggetti: il fatto che “in teoria” il latrato poteva molestare una moltitudine di persone fa scattare il reato.   Per questo motivo, è necessario valutare se sia davvero così insopportabile l’abbaiare dei cani, o se, piuttosto, siano esclusivamente poche persone, i vicini di casa più diretti, le uniche persone danneggiate.  Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 19 febbraio 2015, n. 7392 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Savona con sentenza 2.7.2012, ha condannato P.D. e P.L.D. alla pena di €. 250 di ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ritenendoli colpevoli di disturbo del riposo delle persone per non avere impedito il continuo abbaiare dei propri cani (art. 659 cp). Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalle parti lese V.-L. nonché sulle deposizioni dei testi da esse indicati. L’appello del difensore – qualificato come ricorso per cassazione – stato trasmesso alla Suprema Corte dalla Corte territoriale. Con l’atto di impugnazione i ricorrenti si dolgono della mancata assoluzione per mancanza di prova della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio o comunque per mancanza o insufficiente o contraddittorietà della prova. Rilevano che l’imputazione si riferisce solo al disturbo del riposo, mentre dalla sentenza impugnata risulta un abbaiare limitato alle sole ore diurne; inoltre rimproverano al Tribunale di avere adottato due pesi e due misure laddove ha ritenuto attendibili e convincenti le deposizioni dei testi d’accusa negando considerazione ai testi della difesa sulla natura dei cani e omettendo di dare rilievo al materiale fotografico da cui risultava l’atteggiamento provocatorio nei confronti degli animali assunto dal V. armato di bastone o scopa. Infine, richiamano il principio di diritto sulla plurioffensività soggettiva della condotta, rilevando che nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i coniugi vicini di casa perché all’epoca dei fatti non esistevano nei pressi delle due abitazioni altri nuclei abitativi o altri luoghi frequentati da persone. Infine chiedono la revoca delle statuizioni civili o, in subordine, una riduzione dell’entità del risarcimento, con compensazione delle spese. E’ pervenuta una memoria difensiva del V. con cui si insiste per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto L’impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz’altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio dei favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l’impugnazione contro la sentenza dei Tribunale correttamente è stata inoltrata a questa Corte. Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento al tema della obiettiva idoneità di rumori e schiamazzi a recare disturbo a una pluralità di persone. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (tra le varie, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 47298 del 29/11/2011 Ud. dep. 20/12/2011 Rv. 251406; Sez. 1, Sentenza n. 40393 del 08/10/2004 Cc. dep. 14/10/2004 Rv. 230643; Sez. 1, Sentenza n. 14607 del 24/11/1999 Ud. dep. 23/12/1999 Rv. 216107; Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 06/11/1995 Ud. dep. 04/06/1996 Rv. 204796). Trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali (per le modalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di abitazioni circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Dalla sentenza impugnata risulta invece omesso un tale accertamento, mentre risulta che le uniche persone danneggiate dal continuo abbaiare dei cani erano i coniugi confinanti. Né la memoria di replica depositata dalla parte civile V. offre elementi per opinare diversamente. Né soccorre la”saltuaria” frequentazione da parte dei testi di accusa (rilevata dal giudice) che non li rende neppure annoverabili tra i potenziali danneggiati. La sentenza va pertanto annullata con rinvio perché il Tribunale proceda ai necessari accertamenti in fatto sulla scorta dei principi affermati, restando logicamente assorbita ogni altra questione.